Punibilità dei minori di 14 anni - che cosa succede quando un minore commette un reato?







Un pallone contro una finestra, durante un gioco tra amici, è una ragazzata. 

Un tentativo di estorsione, attraverso l'utilizzo di una bottiglia rotta, nei confronti di un coetaneo che passeggia per la città, per esempio, è un reato, a prescindere dall'età di colui che lo commette. 

Lo è anche, e soprattutto, uccidere un uomo. 

Se il fatto viene commesso da un individuo di 20 anni, ne dovrà rispondere in sede di giudizio. 

Ma se viene commesso da un minore di 13 anni? Qual è la linea di demarcazione quando si tratta di minori?

Partiamo dalla parola chiave su cui verte il sistema penale minorile italiano: imputabilità

Per poter procedere penalmente nei confronti di un minore, è necessario che egli sia imputabile, ovvero dichiarabile responsabile della commissione di un reato e pertanto sottoposto alla pena prevista. 

L'articolo 97 del codice penale recita che il minore di anni 14 non è mai imputabile per la presunzione assoluta di incapacità; previsione fatta considerando la condizione del ragazzo, che, si presume, non abbia raggiunto il completo sviluppo psicofisico e pertanto non del tutto consapevole dell'entità delle sue azioni. 

La responsabilità penale è sempre personale, e per questo le conseguenze non sono in qualche modo imputabili ai genitori. 

L'articolo 98 del codice penale recita che è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto anni 14 ma non ancora anni 18, se aveva piena capacità di intendere e di volere.  

Per questi, la capacità di intendere e volere deve sempre essere accertata da parte del Tribunale per i minorenni. 

Che cosa significa?

Significa che il giudice deve, volta per volta, accertare se il soggetto fosse imputabile o meno, ovvero se fosse pienamente consapevole delle sue azioni. 

Le condizioni di non imputabilità di un soggetto adulto sono diverse da quelle di un soggetto di età compresa fra i 14 e i 18 anni; non è prevista, ad esempio, la condizione di infermità mentale.

Per coloro che hanno compiuto il 18esimo anno di età, invece, la capacità di intendere e di volere è sempre presunta. 

Quando si parla di maggiorenni, tutti coloro che non sono nel pieno delle loro facoltà mentali, o sono affetti da grave patologia, non potranno essere processati per il crimine che hanno commesso. 

In ogni caso, comunque, la pena prevista in caso di imputabilità di un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, è diversa e inferiore rispetto a quella prevista per un adulto/maggiorenne; in altre parole, avrà diritto ad uno sconto di pena. 

Possono inoltre aderire al percorso di giustizia riparativa, ovvero alla messa alla prova; misura alternativa che serve ad estinguere il reato commesso.

Per la criminologia, il termine imputabilità è strettamente collegato al termine maturità

Significa "capacità di intendere e di volere", che si ottiene appunto con il raggiungimento della maturità.

Anche in questo caso, va valutata la casistica in oggetto. 

Si presume che il minore non abbia ancora raggiunto uno sviluppo psicofisico tale da poter comprendere il valore delle sue azioni, al fine distinguere autonomamente ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

Il contesto sociale/familiare/ambientale in cui è cresciuto il minore rappresenta un elemento di osservazione di notevole peso in questa valutazione.  

Un minore cresciuto in un contesto ambientale disagiato o con un esempio familiare negativo, avrà una maturità (e quindi una capacità di intendere e volere) diversa rispetto ad un minore cresciuto in un ambiente socio-familiare sano. Il primo, sarà sicuramente più fragile. 

Anche le amicizie e le frequentazioni sono elementi che vanno ad influire sul livello di maturità dei minori, che finiscono con il condividere idee, pensieri, stili di vita e abitudini con esempi non sempre positivi.

I minori, considerabili ancora sotto alcuni aspetti "bambini", reagiscono agli stimoli delle persone che gli stanno attorno e vengono inevitabilmente condizionati dall'ambiente in cui sono inseriti e in cui crescono, complici anche i falsi esempi presenti sui social network.

Colui che si renderà colpevole di un reato, risponderà in ogni caso solo delle sanzioni penali, e non delle conseguenze civili, ossia, non sarà tenuto a risarcire, in caso di eventuale danno alla vittima, quest'ultima o i familiari della stessa. 

Sarà compito dei genitori, o del tutore, prendersi carico delle conseguenze civili dei danni causati dal figlio, in quanto si ritiene violato il loro obbligo ad educare il minore alla legalità e alla corretta condotta. 

Quindi un minore di anni 14 che commette un reato non subirà alcuna conseguenza?

No. 

Verrà prosciolto per difetto di imputabilità, ma, nel caso in cui il giudice riconosca, previo accertamento, la pericolosità sociale del soggetto, seppur esso minore di anni 14, verrà applicata una misura di sicurezza.

Le alternative alla pena detentiva riconosciute in Italia sono il riformatorio (meglio conosciuto come comunità)e la libertà vigilata. Entrambe hanno il compito di rieducare il soggetto e prevenire futuri comportamenti illeciti. 

Il riformatorio è previsto per i delitti per cui la legge, normalmente, stabilisce l'ergastolo o la reclusione superiore ai tre anni, se non si tratta di delitto colposo. 

La libertà vigilata, invece, prevede delle limitazioni alla vita del minore quali, ad esempio, non poter frequentare determinati luoghi, o non poter uscire in determinate fasce orarie. 

In ogni caso, nonostante la non imputabilità del minore di 14 anni anche per quelli che sono i reati più gravi, lo stesso non è escluso da un trattamento volto alla sua responsabilizzazione al fine di un futuro reinserimento nella società. 

Queste misure alternative servono al minore a comprendere le conseguenze e il valore morale delle sue azioni, aiutandolo in una crescita, senza che questa "caduta" possa in qualche modo rappresentare un limite per il suo percorso futuro.

Il caso di Mirco Sacher

Il 7 aprile 2013, nelle campagne di Buttrio, in provincia di Udine, venne ritrovato senza vita il corpo del 66enne Mirco Sacher. 

Le cause del decesso, secondo il medico legale incaricato, furono strozzamento e schiacciamento. 

Per tale gesto, si erano costituite due ragazze di 15 anni di Udine. 

Secondo quanto da loro dichiarato, le stesse, il pomeriggio del 7 aprile, sarebbero state in compagnia di Sacher. 

Avrebbero comprato dei super alcolici per consumarli in un luogo appartato. 

Sarebbe qui che Sacher avrebbe tentato ad approcciarle in maniera violenta; approccio al quale le due avrebbero reagito istintivamente, non rendendosi immediatamente conto della morte dell'uomo. 

Sarebbero poi fuggite con la sua auto, sprovviste di patente di guida, per raggiungere Vicenza, non prima però di avergli prelevato il telefono cellulare e la carta di credito.

Il loro racconto non aveva in alcun modo convinto gli inquirenti, tanto che il gip le aveva accusate di omicidio volontario, vista la "particolare forza, determinazione e persistenza". 

A 10 anni dall'episodio, le ragazze sono in libertà e conducono una vita del tutto normale. 

Il Tribunale di Trieste, infatti, vista la giovane età, aveva autorizzato alla sospensione del processo per concedere loro una possibilità all'interno della comunità, supportate da professionisti. 

Attraverso un percorso di riabilitazione quale la messa alla prova, conclusosi in maniera positiva, è stato dichiarato estinto il reato e la loro fedina penale, ad oggi, risulta pulita. 

Questo perché il giudice, stando a quanto garantito dai professionisti che si erano occupati delle ragazze durante il percorso riabilitativo, le aveva ritenute soggetti non socialmente pericolosi. 



Da anni, come risposta al dilagante fenomeno delle baby-gang, è materia di discussione l'eventuale possibilità di abbassare la soglia minima della punibilità, portandola ai 12 anni d'età. 

Facendo però un rapido ragionamento, l'abbassamento del limite d'età per l'imputabilità non rappresenterebbe la soluzione definitiva.  

E' sufficiente pensare, stando a quanto previsto dall'art. 98 del c.p., quale perito chiamato ad accertare l'esistenza di una condizione di capacità di intendere e di volere in un ragazzo di 12 anni, ne dichiarerebbe la sua sussistenza?

Ovvero, quale perito dichiarerebbe un minore di anni 12 in grado di comprendere l'entità delle sue azioni, anche in un ambito penale?

La vera prevenzione richiede un approccio più ampio, con l'introduzione di ulteriori misure, sia a livello penale che a livello sociale, attraverso l'informazione e l'educazione inserita nei luoghi di maggiore frequentazione dei minori. 

Sono altresì necessarie norme che rendano i genitori responsabili per i reati commessi dai propri figli, incoraggiando così una maggiore vigilanza e coinvolgimento nella vita dei giovani. 

Non per il principio secondo il quale "qualcuno deve pagare", ma perché questi fenomeni di criminalità, come citato poco sopra, molto spesso vengono appresi all'interno dell'ambiente familiare.

Ancora più spesso, determinati comportamenti sfociano in illeciti proprio a causa di una non-presenza della figura genitoriale, che non deteniene il controllo sulla vita del minore. 

La prevenzione efficace si basa sull'educazione e sulla responsabilità condivisa tra genitori e società. 

La vera prevenzione è l'educazione, non la detenzione.


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